Benvenuto sul sito della Corte di Appello di Ancona

Corte di Appello di Ancona - Ministero della Giustizia

Corte di Appello di Ancona
Ti trovi in:

Accesso agli atti

 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E ACCESSO AGLI ATTI

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.

’’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ (ART. 1 L. n. 241/90, modificata e integrata dalla Legge 15/2005).

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (ART. 1 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. “decreto trasparenza”).

Questo ampio diritto all’informazione così definito, resta temperato solo dalla necessità di garantire le esigenze di riservatezza, segretezza e tutela di determinati interessi pubblici e privati (elencati nell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013).

L’elemento cardine della trasparenza della PA è, dunque, l’esercizio dei diritti di accesso agli atti ovvero il potere del singolo richiedente di ottenere l’ostensione di documenti della pubblica amministrazione.

Il nostro ordinamento prevede ben tre possibilità di accedere ai documenti della pubblica amministrazione con i quali è necessario confrontarsi in ossequio del principio di riservatezza:

  • ACCESSO PROCEDIMENTALE (L. 241/1990)
  • ACCESSO CIVICO SEMPLICE (D.LGS 33/2013)
  • ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (D.LGS 97/2016, DI MODIFICA DEL D.LGS 33/2013)

 

L’ACCESSO PROCEDIMENTALE

Tale forma di accesso è collegata alle specifiche esigenze del richiedente e caratterizzata dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo:

  • Disciplina legislativa (art. 22 ss L. 241 /1990) e regolamentare (d.P.R. 184/2016)
  • Finalità: giusto procedimento
  • Legittimazione: ristretta
    • Il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse qualificato (art. 22: “interesse diretto, concreto e attuale”);
    • Non sono ammesse istanze “preordinate a un controllo generalizzato” (art. 24, co. 3);
  • Oggetto: documenti amministrativi
    • Interpretazione estensiva di documento amministrativo
    • accesso al “documento”: presa visione e facoltà di estrazione di copia

 

L’ACCESO CIVICO SEMPLICE

Tale forma di accesso è imperniata su obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento:

  • Disciplina legislativa: d.lgs. 33/2013 (spec. Art. 5, co. 1)
  • Finalità
    • Controllo diffuso su funzioni e risorse (art. 1, co. 1);
    • Serve “ad attuare il principio democratico e… alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino” (art. 1, co. 2);
  • Legittimazione
    • Non richiede requisiti di qualificazione da parte del richiedente e può essere esercitato da “chiunque” in caso di mancata pubblicazione art. 5, co. 1);
  • Oggetto
    • Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria… sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli (art. 3);
    • Right to know: diritto non fondamentale, ma mero “riflesso” di un obbligo, cioè diritto asservito all’adempimento degli obblighi di pubblicazione.

 

L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – FOIA

Tale forma di accesso ha ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. E’ riconosciuto proprio «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico».

  • Disciplina solo legislativa d.lgs. 33/2013, spec. Art. 5, co. 2, modificato dal d.lgs. 97/2016;
  • Finalità: favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
  • Legittimazione: chiunque ha diritto di accedere la l’Amministrazione dovrà svolgere un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di alcune posizioni considerate meritevoli dall’ordinamento ed esplicitate all’interno del d.lgs. n.  33/2013 (art. 5 bis).
  • Oggetto: “tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione”;

 

Presso la Corte d’Appello di Ancona il Responsabile FOIA è il direttore, dr.ssa Lucia Ferranti.

Contatti:

Torna a inizio pagina Collapse