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Corte di Appello di Ancona - Ministero della Giustizia

Corte di Appello di Ancona
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Servizi elettorali

Responsabile

  • dott. Bruno BREDA (Funzionario Giudiziario)

Personale addetto

  • dott.ssa Giuseppina RONDINONE (Funzionario Giudiziario UPP) tel: 071 5063158
  • dott. Franco PANDOLFI (Cancelliere esperto) tel: 071 5063109
  • Maria Laura D'AMATO (Operatore Giudiziario) tel: 071 5063170

Ubicazione

Piano 3 stanza 320

E-mail: elettorale.ca.ancona@giustizia.it

Servizi

L' Ufficio Elettorale si occupa della tenuta ed aggiornamento dell'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, istituito con legge n. 53 del 21 marzo 1990.
L' Ufficio cura, altresí, per tutto il distretto della regione Marche, gli adempimenti relativi alla nomina dei presidenti di seggio in occasione delle varie consultazioni elettorali.

Iscrizione all’albo dei Presidenti di Seggio 

Entro il mese di ottobre di ogni anno i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, presentando domanda scritta al Sindaco, possono chiedere l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidenti di seggio elettorale.
Successivamente il Comune trasmette alla Corte d’Appello l’aggiornamento dell’Albo con le proposte di iscrizione e cancellazioni.
L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

NB: Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, così come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 570/60 e dall' art.38 DEL D.P.R.361/57: 

  • coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
  • i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti alla Forze Armate in servizio e forze di polizia;
  • i medici provinciali, gli ufficiali e i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Disponibilità alla nomina

Ai fine della nomina a Presidente di seggio, in occasione delle consultazioni elettorali e compatibilmente con i criteri fissati dal Presidente della Corte, è possibile manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico comunicandolo al proprio Comune di residenza.
Ovviamente, le persone che ne fanno richiesta, devono essere iscritte nell’Albo.

Rinuncia e Cancellazione

Il presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità per gravi motivi, dovrà far pervenire esclusivamente tramite posta elettronica e con estrema urgenza, istanza di rinuncia sia alla Corte d’Appello, all’indirizzo  elettorale.ca.ancona@giustizia.it,  che al proprio Comune di residenza.
Ai sensi dell'art.89 del TU. n. 570/60, la rinuncia alla nomina dovrà essere motivata e documentata (certificato medico, autocertificazione attestante l'eventuale incompatibilità, gravi motivi).
Alla domanda di rinuncia deve essere allegata la copia di idoneo documento di identità e la copia del decreto di nomina. 

NB: La rinuncia non comporta la cancellazione dall'albo. Per una successiva nomina è però necessario presentare domanda di disponibilità al proprio Comune di residenza. 

La cancellazione dall'albo è:

  • disposta dal Presidente della Corte di Appello in caso di errori o gravi inadempienze commesse nello svolgimento delle funzioni e in tutti i casi previsti dall'art. 1, co. 4, legge 53/90;
  • ad opera del Comune in caso di perdita dei requisiti: emigrazione in altro Comune, superamento 70° anno di età, etc; 
  • richiesta dell'interessato mediante istanza scritta motivata, presentata al Comune di residenza.

Responsabile

  • dott.ssa Leonarda Perrone (Funzionario Contabile)

Ubicazione

         Piano 3 stanza 310

Orario al pubblico

        Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Servizi

 Disciplina delle spese sostenute in campagna elettorale dai candidati delle elezioni politiche (art 7 L. 515/93) e regionali (art 5 L.43/95)

Email: leonarda.perrone@giustizia.it

PEC: prot.ca.ancona@giustiziacert.it

Telefono071 5063051

 

MODULISTICA:

G1 - Designazione del mandatario elettorale

G2 - Dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale

G3 - Rendiconto delle entrate e delle uscite relative alla campagna elettorale rev.1

G4 - Dichiarazioni relative alla campagna elettorale

G5 - Dettaglio del rendiconto dei contributi versati superiori ai 3mila euro - rev.2

G6 - Dichiarazioni contributi o finanziamenti versati superiori ai 3mila euro - rev.1

 

Raccolta di fondi - Nomina del mandatario elettorale 

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio Regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (modello G1 in formato testo).

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

Per le sole elezioni regionali i candidati che spendano meno di 2582,28 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione (art 7 L. 515/93), possono scegliere di non nominare un mandatario.

Per le elezioni comunali ( nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) i candidati che spendano meno di 2,500 euro (art.13 comma 6 legge 06/07/96) avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di rendicontazione (art 7 L. 515/93), possono scegliere di non nominare un mandatario.

 

Limiti di spesa 

I limiti di spesa sono variabili a seconda delle elezioni e della numerosità della popolazione del collegio e sono così fissati:

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali 

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili ad un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di sopra indicato esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione prevista dal comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993.

La dichiarazione del candidato 

La dichiarazione prevista (art 2, co 1, numero 3) , L. 441/82), deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo deputato o senatore o dal giorno delle elezioni regionali, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale (modello G2 in formato testo).

Alla trasmissione al Collegio Regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sono tenuti anche i candidati non eletti. L'obbligo di dichiarazione riguarda anche i candidati che per la propria campagna non hanno sostenuto spese o non hanno ricevuto contributi.

Alla dichiarazione deve essere allegato:

  • un rendiconto (modello G3 in formato testo) relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute;
  • gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati (modello G4 in formato testo);

inoltre, se ne ricorre il caso, bisogna allegare:

  • l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, per tutti i contributi in denaro o in beni e servizi (modello G5) provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a quello previsto dalla legge (Euro 3.000 art. 7 comma 6 L.515/93 come modificato all'art.11 comma 2 della L.6/7/2012 n.96) e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi da persone fisiche (es: società, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati);
  • le dichiarazioni congiunte relative a contributi superiori a 3.000 euro ottenute da società non partecipate regolarmente deliberate ed iscritte a bilancio (art 4 L 659/81) (modello G6) o idonea autocertificazione.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Tutta la documentazione sopradescritta, oltre che depositata a mano, trasmessa per posta raccomandata a/r, può essere inviata anche per posta elettronica certificata a prot.ca.ancona@giustizia.it vanno allegate le fotocopie di un documento di identita’ sia del candidato e sia del mandatario elettorale, qualora designato.

Controllo e pubblicità 

Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità (art. 14 L. 515/1993). Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie ritenute utili e si avvale anche dei servizi di vigilanza e controllo dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Le dichiarazioni e i rendiconti sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione.

Sanzioni

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per le diverse candidature e/o delle norme che disciplinano la campagna elettorale o in caso di tardivo o mancato deposito presso il Collegio Regionale della dichiarazione delle spese elettorali o di gravi irregolarità nella dichiarazione stessa il Collegio irroga una sanzione pecuniaria di importo variabile in ragione della violazione accertata (art. 15 l. 515/1993).

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